Cosenza: emergenza covid19, sospesi i termini pagamenti dei tributi comunali
A Cosenza, la Giunta comunale, ha deliberato, la sospensione dei termini di pagamento dei tributi comunali, a causa dell’emergenza coronavirus. Una decisione, in considerazione del fatto che la pandemia in atto sta causando, oltre che una gravissima emergenza sanitaria, anche delle conseguenze disastrose sull’economia dell’intero Paese e sull’economia locale, con enormi difficoltà per l’intera popolazione ed in particolare per i soggetti più deboli.
In particolare, nella delibera adottata dalla Giunta di Palazzo dei Bruzi è stato stabilito di sospendere il pagamento di tutti i tributi comunali e delle entrate patrimoniali, di seguito specificate, fino al 31 maggio 2020. differire, pertanto, alla data del 30 giugno, la scadenza per il pagamento dei seguenti tributi e entrate patrimoniali:
- Canone per l’occupazione di spazi e aree pubblica annuale (COSAP) ;
- Imposta comunale sulla pubblicità annuale (ICP);
precisare che i termini relativi alle rateizzazioni in corso afferenti tutti i tributi e/o entrate propriedell’Ente siano sospesi fino al 31 maggio 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza del beneficio concesso.
La Giunta ha, inoltre, sospeso fino al 31 maggio 2020, ai sensi degli artt. 67 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi i termini per le istanze di interpello, di reclamo o di richiesta di annullamento in autotutela. Nessun avviso di accertamento, liquidazione e ingiunzione, sarà, pertanto, notificato dall’Ente fino a tutto il 31 maggio 2020 e quelli eventualmente già inviati avranno scadenza in epoca successiva, tenuto conto del periodo di sospensione. Nel provvedimento di giunta è stato, inoltre, deciso il differimento, alla data del 30 aprile 2020, del termine di presentazione delle istanze di agevolazione tariffaria per la TARI 2019 previste dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15 aprile 2019. Ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie comunali, sono, inoltre, sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli atti di ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nonché dei nuovi accertamenti immediatamente esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), emessi dal Comune di Cosenza e/o dagli agenti della riscossione incaricati. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sono stati inoltre sospesi, ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e salvo ulteriori proroghe previste per legge, i termini per la presentazione dei ricorsi tributari innanzi alla competente Commissione Tributaria, nonché per le istanze di mediazione avverso gli atti impositivi emessi dall’Ente ovvero dalla Società esterna incaricata. Nella delibera adottata dalla Giunta comunale si precisa, pertanto, che per tutti gli avvisi di liquidazione, gli atti di accertamento, di controllo, di ingiunzione e di riscossione coattiva, nonché gli inviti bonari di pagamento eventualmente recapitati ai cittadini/contribuenti nel periodo dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, la data di scadenza di pagamento riportata dovrà intendersi come 30 giugno 2020, e che, in nessun caso, per il tardivo pagamento tra la data riportata nell’avviso e il 30 giugno, potranno applicarsi oneri ulteriori quali interessi e sanzioni a carico dei contribuenti debitori. A dare esecuzione alla deliberazione dell’esecutivo comunale sarà il settore Tributi di Palazzo dei Bruzi e, per quanto di sua competenza, la società “Municipia SPA”. La Giunta si è riservata di adottare ogni opportuna determinazione a seguito dell’evolversi della crisi epidemiologica in atto, dando comunque atto che eventuali ulteriori proroghe disposte dalla legge saranno comunque efficaci nell’Ente, anche senza necessità di ulteriore deliberazione.