Non è un periodo facile né felice per la Calabria che tra topiche politiche derivanti dall’incauta gestione della cosa pubblica si trova costretta a fare i conti con lo sprofondo derivato dalla Sanità gestita in maniera superficiale e priva di qualsivoglia attenzione verso la tutela della cittadinanza tutta.
In questo articolo ci occuperemo del Comune di Torano Castello e precisamente di una vicenda che tiene banco ormai da parecchio tempo: la costruzione di un’antenna 5G nei pressi dei centri abitati.
La vicenda risale a circa tre anni fa ma solo adesso si sono potute evincere le dimenticanze e il pressappochismo dell’amministrazione comunale.
Ma partiamo con ordine.
Tutto parte nel 2017 quando la società Inwit, con sede a Milano, specializzata nella fornitura e nella gestione di infrastrutture per la realizzazione di reti e sistemi di comunicazione, individua un terreno privato per la realizzazione di suddetta opera in località Piano Maione.
Il contratto di locazione del terreno viene stipulato tra Inwit e i proprietari del terreno giorno 22 settembre del 2017.
Circa un mese dopo l’amministrazione comunale chiede alla società milanese la presentazione del nulla osta idrogeologico e l’attestazione del deposito del progetto.
Cosa che avviene precisamente il 10 dicembre del 2018 quando Inwit presenta al Comune copia del nulla osta idrogeologico.
Se volessimo fare una considerazione generale da vicende come queste possiamo capire in quanti rivoli e in quante lungaggini burocratiche si perdono l’ideazione e l’attuazione di un’opera pubblica e/o privata in Italia.
Il Comune rilascia l’autorizzazione e da fine 2017 siamo a febbraio 2019.
L’8 febbraio 2019 è una data da ricordare per bene se ci si vuole fare un’idea della vicenda in quanto è il giorno in cui viene rilasciata l’autorizzazione e nello stesso tempo il termine ultimo per iniziare i lavori è stabilito in 12 mesi dalla data del rilascio di tale autorizzazione e 36 mesi il termine per l’ultimazione degli stessi.
Quasi sul gong dei 12 mesi partono i lavori con una comunicazione della stessa società a decorrere dal giorno 31 gennaio 2020.
Siamo a due anni mezzo solo per far partire i lavori.
Ma circa due settimane dopo assistiamo al primo aspetto paradossale della vicenda.
Il 13 febbraio l’Arpacal ammetta un proprio errore nella comunicazione dei pronunciamenti tecnici: per via di un refuso si fa riferimento ad un impianto già esistente sempre di proprietà di Inwit e non di uno di nuovo costruzione come invece trattasi.
Come possono organi di controllo regionali e quindi statali stante la delicatezza dell’operazione tutta commettere errori di sorveglianza e controllo così grossolani?
Non dimentichiamo che questo parere arriva dopo i fatidici 12 mesi di tempo in cui deve partire la realizzazione di un’opera.
In tutto questo come si pone l’amministrazione comunale di Torano Castello?
In data 21 febbraio negli Uffici della Stazione dei Carabinieri del Comune di Torano Castello, un gruppo di cittadini residenti nel medesimo Comune presentava formale esposto presso il comando, datato 20 febbraio 2020.
In particolare, gli stessi manifestavano la loro preoccupazione circa l’installazione della stazione radio per conto della ditta INWIT sul terreno prescelto, perchè potenzialmente in grado di emanare onde elettromagnetiche dannose per la salute dei residenti e per la salubrità dell’ambiente.
Considerata la gravità delle possibili ripercussioni sulla salute e sull’ambiente derivanti dalla installazione dell’infrastruttura, gli stessi cittadini richiedevano, pertanto, attraverso formale colloquio, delucidazioni in merito al Sindaco del Comune di Torano Castello, sig. Raimondo Lucio Franco, il quale riferiva di avviare le “dovute verifiche”.
Se un’amministrazione è deputata a salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica può verificare lo stato dell’arte d taluni procedimenti potenzialmente dannosi per la comunità solo quando essi sono stati già fatti partire?
Mese di febbraio particolarmente caldo a Torano Castello in quanto giorno 24 il Comune di Torano Castello comunicava alla INWIT S.p.A. e alla Telecom Italia S.p.A., l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies L. 241/1990, dell’autorizzazione n. 01/2019 seguita da comunicazione di sospensione lavori in data 28702/2020, per i seguenti motivi:
Il contratto di locazione trasmesso in data 24/02/2020 risulta essere registrato in data 10/10/2020, data SUCCESSIVA al rilascio dell’autorizzazione avvenuto in data 08/02/2020;
L’autorizzazione rilasciata ex art. 87 D.lgs. 259/2003, all’art. 10 impone che i le opere debbano essere realizzate, A PENA DI DECADENZA, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso, ovvero della formazione del silenzio assenso;
In data 10 marzo 2020 un gruppo di cittadini dopo aver tentato, invano, di ottenere delucidazioni dal Comune, in merito alla complicata faccenda, presentava formale richiesta di accesso agli atti inerente l’autorizzazione per l’installazione della stazione radio base per telefonia mobile denominata a tutela dei propri interessi e di quelli dell’intera popolazione.
Solo nei giorni scorsi i cittadini Toranesi venivano a conoscenza della sentenza del TAR Calabria sezione seconda, n. 01506/2020 REG. PROV. COLL. N. 01033/2020 REG.RIC., con cui il Tribunale adito pronunciava l’annullamento del provvedimento n. 0005968 adottato dal Comune di Torano Castello, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 dell’autorizzazione n. 01/2019 dell’8/2/2019 per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile.
Nel caso di cui ci occupiamo, l’infrastruttura da realizzare si trova ad una distanza MINIMA dalle abitazioni dei residenti (non meno di 120 metri dalla prima abitazione!!!) ed insiste esattamente su terreni coltivati, circostanza che fa crescere considerevolmente il rischio del verificarsi di pericolosi danni per la salute dei residenti (e non solo).
Ma vi è di un’ulteriore aspetto da considerare e risiede nello stato di allarme della popolazione Toranese, consapevole deei probabili rischi derivanti dalla realizzazione dell’impianto di cui sopra.
Cittadini che, lasciati “soli”, come si evince dai fatti su esposti, si sono visti privare delle garanzie costituzionali minime, constatando tristemente la totale assenza di partecipazione al problema da parte dell’Ente Comunale, che ha operato le sue scelte in totale autonomia e arbitrarietà a fronte dell’estrema importanza degli interessi in gioco.
Il Comune ha deliberatamente ignorato le continue richieste di confronto da parte dei cittadini, che chiedevano di interrompere la prosecuzione dei lavori, anche in considerazione del danno a livello “paesaggistico” e “urbanistico” che avrebbe causato la costruzione della stazione radio in oggetto.
Non solo, come si è sopra precisato, infatti, il Comune di Torano Castello ha agito in maniera superficiale senza neppure accertarsi della effettiva sussistenza delle condizioni MINIME e necessarie, prodromiche alla adozione dei provvedimenti che poi ha comunque emesso, che non si può certo dire siano state frutto di una ponderata analisi sul rapporto rischio/beneficio.
Prova ne sia il contratto di locazione avente ad oggetto il terreno su cui dovrebbe sorgere la costruzione, nemmeno registrato, alla data della concessione dell’autorizzazione alla INWIT S.p.A.; “errore” del quale il Comune si è solo successivamente avveduto, disponendo a sua volta l’annullamento dell’autorizzazione “accortosi”, solo in seguito, dell’estrema lacunosità degli atti adottati, sotto tutti i punti di vista, azioni che però, purtroppo, in questo caso, espongono i cittadini (e l’ambiente) a rilevanti rischi per la salute, i quali sono i soli a pagarne l’enorme prezzo.
L’atteggiamento del Comune si è rivelato altresì contraddittorio nei confronti della popolazione, infatti, se dapprima lo stesso disponeva l’annullamento dell’autorizzazione alla costruzione, è rimasto tuttavia, contumace, nel giudizio instauratosi dinanzi al T.A.R. Calabria, per tutto il corso del processo, a seguito del ricorso, presentato dalla INWIT S.p.A., per l’annullamento del provvedimento emesso in autotutela dallo stesso Comune, mancando, ancora una volta, di tutelare, gli interessi dei cittadini.
Pertanto, l’odierna necessità di invocare principio di precauzione si correla strettamente al discutibile livello di protezione scelto dal Comune nell’esercizio del suo potere, posto che le decisioni adottate in tale ipotesi implicano una elevata responsabilità anche sul piano istituzionale.

Di Cristiano Santucci