La presidente della regione Calabria, Jole Santelli, con le due Ordinanze35 e 36  che avranno effetto dalle ore 00.01 del 27 aprile 2020, salvo il  sopraggiungere di provvedimenti governativi, ministeriali o regionale che dispongano diversamente, ha revocato una serie di restrizioni in favore di alcune attività commerciali e prestazioni mediche sanitarie, sul territorio calabrese

La n. 35 riguarda disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale – oltre a quelle in urgenza, mai sospese – sono consentite a far data dal 27 aprile 2020: le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, parte integrante della stessa, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili; rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile; 3. le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni; Le Autorità Competenti e gli Organi di controllo verificano il rispetto delle misure fissate nel presente provvedimento; Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

 

Con la n. 36 invece, viene  revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti, gli esercenti le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi – da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi - devono comunicare tale circostanza
al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore; gli esercizi devono adottare le misure previste nell’allegato 1 alla presente ordinanza, che ne è parte integrante, estratto delle Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2 dell’Istituto Superiore di Sanità, revisione 19 aprile 2020.