l Consiglio dei ministri si è riunito sabato 22 febbraio 2020, alle ore 19.02, presso la sede

del Dipartimento della protezione civile, sotto la presidenza

del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario

alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe

Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-2019.

  Il decreto interviene in modo organico, nell'attuale

situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata

dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di

prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus.

Il testo prevede, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei

quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si

conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un

caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già

interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad

adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata

all'evolversi della situazione epidemiologica.

Tra le misure sono inclusi, tra l'altro, il divieto di

allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area

interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni

forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione

dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi

di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei

musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle

attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei

servizi essenziali e di pubblica utilità; l'applicazione della

quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti

stretti con persone affette dal virus e la previsione

dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio

epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione

dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura

di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la

sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di

impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività

commerciale; la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici

essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di

prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di

protezione individuale; la limitazione all'accesso o la

sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone,

salvo specifiche deroghe.

  Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità

competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al

fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi

già elencati. L'attuazione delle misure di contenimento sarà

disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i

Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il

Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel

caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di

estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere

adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino

all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri.

    Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato

rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi

dell'articolo 650 del Codice penale.

  Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione

delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra,

delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

  Il Consiglio dei ministri è terminato alle 22.43.