Obbligo di assicurazione per le imprese contro le catastrofi naturali

La Legge di Bilancio 2024 introduce un nuovo obbligo per tutte le imprese con sede in Italia o con stabile organizzazione sul territorio: stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa contro i danni derivanti da catastrofi naturali. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è prorogato al 31 dicembre 2025. L’obbligo è bilaterale: da un lato, le imprese devono assicurarsi; dall’altro, le compagnie assicurative sono tenute a offrire le coperture richieste. L’obbligo riguarda tutti i soggetti iscritti al registro imprese, ad esclusione delle imprese agricole. Anche chi utilizza beni in locazione è responsabile della copertura, se il proprietario non ha già provveduto.

Le polizze devono coprire fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e terreni, ma sono escluse le merci e gli immobili abusivi. I rischi obbligatoriamente assicurati comprendono alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane e terremoti, secondo le definizioni specificate nel decreto attuativo n. 18/2025. Le compagnie assicurative devono adeguare i propri prodotti entro marzo 2025, mentre per le polizze già attive l’adeguamento può avvenire al primo rinnovo utile.

Sanzioni, limiti e coperture facoltative

Le imprese che non si adeguano all’obbligo rischiano di non accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle erogate in occasione di eventi calamitosi. Inoltre, in caso di danni causati da eventi naturali, saranno costrette a fronteggiare da sole i costi per la ripresa dell’attività.

La copertura assicurativa riguarda esclusivamente i danni materiali e diretti: sono esclusi i danni indiretti, come l’interruzione dell’attività, e quelli derivanti da azioni umane, guerre, terrorismo o contaminazioni. È tuttavia possibile ampliare la protezione con coperture integrative facoltative, come quelle contro le cosiddette “bombe d’acqua” o per la business interruption, rivolgendosi al proprio assicuratore per soluzioni personalizzate.